Principi della Repubblica Veneta

Deliberazione n. 1/2015 della Repubblica Veneta

Principi della Repubblica Veneta

11386308596_b50d98dc53_zLa Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferitele con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitasi in Treviso il 2 gennaio 2014 alle ore 15 presso la sede legale di Plebiscito.eu, alla presenza di Selena Veronese, Silvia Gandin, Stefano Vescovi, Gianfranco Favaro, Claudio Rigo, Gianluca Busato, Federico Bertoldo, Mario Sandrin e Francesco Marin, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare previsto dal Regolamento Generale del Plebiscito Digitale inviato per approvazione a tutti i comuni del Veneto, la Delegazione dei Dieci, all’unanimità

DELIBERA

l’approvazione dei seguenti Principi della Repubblica Veneta.

Principi della Repubblica Veneta

Art. 1 – diritti dell’individuo

La Delegazione dei Dieci riconosce e fa propri i diritti dell’individuo, stabilendoli quali principi fondamentali della Repubblica Veneta.

Art. 2 – principi fondamentali

La Repubblica Veneta riconosce in particolare i seguenti diritti dell’individuo:

– la sua libertà inviolabile di agire liberamente in funzione della propria volontà finché essa non leda l’eguale diritto degli altri, anche al di sopra della stessa legge quando essa non rispetti tale diritto;

– il suo diritto naturale, il diritto alla vita ed al rispetto della sua morte;

– il diritto di godere dei frutti delle proprie attività e conseguentemente di poterli possedere (principio di proprietà privata) ed accantonare in previsione di un successivo sfruttamento a sua discrezione;

– il diritto di ricercare la felicità, e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri;

– il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali, ed il diritto di godere di tali diritti a prescindere dalla sua posizione sociale, economica, giuridica, di sesso, di età, di convinzione religiosa, politica e morale.

Art. 3 – rifiuto delle discriminazioni

La Repubblica Veneta rifiuta ogni forma di discriminazione razziale, etnica, linguistica, di convinzioni religiose, sessista e di orientamento sessuale.

Art. 4 – legittimità democratica

La Repubblica Veneta accetta i principi di legittimità democratica e della “non aggressione” (cioè il principio della non violenza, senza per questo rinunciare alla legittima difesa se necessaria).

Art. 5 – diritti dell’uomo

La Repubblica Veneta fa proprie e promuove le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell’uomo sanciti dall’ONU e il diritto di autodeterminazione dei Popoli così come sancito nel Patto di New York sui diritti civili e politici del 1966 e nell’Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975.

Treviso, Repubblica Veneta, 2 gennaio 2015 (2014 more Veneto)

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