La Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, riunitasi per 3 giorni attraverso la propria rete digitale, ha approvato la propria deliberazione n. 1/2016 che stabilisce una regola fondamentale di compatibilità tra le Istituzioni della Repubblica Veneta, che trovano il proprio fondamento giuridico nel Plebiscito Digitale al fine di prevenire conflitti di interesse con altri entità politiche territoriali autonominate di autogoverno che non riconoscono tale fondamentale atto di sovranità popolare.
Grazie a tale atto le Istituzioni Venete e i propri Membri e/o le proprie Cariche sono tenute a rispettare il risultato del Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 e le conseguenti decisioni assunte dalla Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta contestualmente eletta, in quanto esse basano il proprio fondamento giuridico nell’osservanza di quanto da ciò previsto dal quadro istituzionale che nel tempo ne ha tratto origine.
La Delegazione dei Dieci ha quindi stabilito che le Istituzioni Venete e i propri Membri e/o le proprie Cariche nel momento in cui non dovessero più rispettare tale regola perdono la propria qualifica istituzionale.
Ai fini dell’applicazione di tale norma rientrano anche il riconoscimento e/o l’adesione ad organizzazioni di autogoverno territoriale, o autodefinitesi quali enti di rappresentanza del Popolo Veneto, o similari che non riconoscono il Plebiscito Digitale, in quanto ciò comporta un insanabile conflitto di interessi con l’esercizio della propria funzione istituzionale.
La Delegazione dei Dieci, il Suo Presidente, il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta e il Suo Comitato Esecutivo sono incaricati di monitorare costantemente l’osservanza della presente Legge e ad assumere ogni decisione da essa conseguente, comprese la eventuale sospensione, cancellazione, radiazione di Istituzioni della Repubblica Veneta definite all’art. 1 e di Membri delle stesse che agissero in contrasto con essa, o invio di diffide ad operare, inviti a sanare la situazione e/o ogni altro atto che dovesse rendersi necessario a loro giudizio, compresa la tutela morale, legale e materiale in ogni modo consentito e in ogni sede nazionale e internazionale.
Ufficio comunicazione – Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta