Parlamento e Governo Provvisori della Repubblica Veneta

Deliberazione n. 2/2015 della Repubblica Veneta

Organi istituzionali legislativi ed esecutivi della Repubblica Veneta

6979808915_e889c72fd7_zLa Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferitele con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitasi in Treviso il 2 gennaio 2014 alle ore 15 presso la sede legale di Plebiscito.eu, alla presenza di Selena Veronese, Silvia Gandin, Stefano Vescovi, Gianfranco Favaro, Claudio Rigo, Gianluca Busato, Federico Bertoldo, Mario Sandrin e Francesco Marin, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare previsto dal Regolamento Generale del Plebiscito Digitale inviato per approvazione a tutti i comuni del Veneto, la Delegazione dei Dieci, all’unanimità

DELIBERA

l’approvazione del seguente quadro istituzionale provvisorio della Repubblica Veneta.

Organi istituzionali legislativi ed esecutivi della Repubblica Veneta

Capo I – Premessa

Art. 1

In seguito alla proclamazione dei risultati del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 e alla produzione dell’Assessment sul livello di affidabilità dei dati dello stesso, alla luce della situazione geo-politica generale e dell’attuale stato della fase transitoria verso la piena indipendenza, la Delegazione dei Dieci ritiene indispensabile dare il via alla definizione provvisoria di un’architettura istituzionale che consenta alla Repubblica Veneta di anticipare quanto più possibile la preparazione al pieno esercizio della propria stessa indipendenza.

Capo II – Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta

Art. 2

A tal fine si rende necessario affiancare all’azione della Delegazione dei Dieci, che ha ricevuto ampio mandato popolare per dare attuazione ai risultati del Plebiscito Digitale, un organo istituzionale che inizi a dar corso al potere legislativo. Tale organo svolgerà la funzione e assumerà il nome di Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta. L’elezione e la composizione del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta saranno definite con apposito atto successivamente approvato.

Capo III – Governo Provvisorio della Repubblica Veneta

Art. 3

La Delegazione dei Dieci inoltre ritiene urgente dare forma ad un quadro di governo del territorio, che scaturisca dalla sinergia tra la stessa Delegazione dei Dieci e il Comitato Intedipartimentale già sorto con precedente atto.

Art. 4

Si delibera pertanto che la Delegazione dei Dieci e il Comitato Interdipartimentale riuniti in assise plenaria costituiscano il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta, che ne assume il potere esecutivo.

Capo IV – Dialettica istituzionale

Art. 5

Una volta che sarà costituito, il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta avrà sempre quale proprio interlocutore istituzionale il Governo Provvisorio, che sarà chiamato a ratificare e a dare attuazione alle norme approvate dal Parlamento stesso.

Capo V – Clausole di salvaguardia del Plebiscito Digitale

Art. 6

La Delegazione dei Dieci, in osservanza del mandato plebiscitario ricevuto, mantiene, sino alla piena indipendenza, il potere di veto su ogni decisione approvata dal Governo Provvisorio e dal Parlamento Provvisorio.

Art. 7

Il Presidente della Delegazione dei Dieci rappresenta sia il Governo sia il Parlamento Provvisorio e ne coordina ogni loro azione e interazione.

Art. 8

Per esigenze specifiche e/o straordinarie e comunicate in anticipo, salvo situazioni di emergenza, o di forza maggiore, nel ruolo di garante e a tutela della Repubblica Veneta proclamata indipendente il 21 marzo 2014 a Treviso, la Delegazione dei Dieci e il suo Presidente, considerata la delicatezza del momento di transizione che caratterizza il passaggio alla piena ed effettiva indipendenza della Repubblica Veneta e la necessità di una supervisione rigorosa, si riservano collegialmente o individualmente sempre e in ogni modalità di intervenire su ogni attività di qualsiasi organo istituzionale, senza alcuna esclusione e deroga, anche con indicazioni e attività differenti da quelle emerse dal lavoro di ogni reparto, ivi compresa la sostituzione o revoca di funzioni, con ogni e più ampia riserva.

Treviso, Repubblica Veneta, 2 gennaio 2015 (2014 more Veneto)

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