DL 1/16 – Anagrafe della Repubblica Veneta

Decreto Legge n. 1/2016 della Repubblica Veneta

Anagrafe della Repubblica Veneta

Il Comitato Esecutivo del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta, entrato in carica il 18 agosto 2015 ai sensi della delibera n. 2/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta e delle ordinanze presidenziali nn. 1 e 4/2015, approvate in virtu dei poteri conferiti con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi tramite rete digitale governativa il 6-7 luglio 2016 alla presenza dei ministri di cui all’allegato 1, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare,

DELIBERA

l’approvazione del seguente DECRETO LEGGE n. 1 / 2016.

DECRETA

Il presente decreto legge entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione e dovrà quindi essere approvato e convertito in legge dal Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta entro 60 giorni. Se entro tale termine il Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta non approverà il presente decreto legge, esso decadrà.  Il presente decreto legge potrà essere rinnovato non più di tre volte.

Decreto Legge n. 1 della Repubblica Veneta del 7 luglio 2016

Anagrafe della Repubblica Veneta

Art. 1

1. Vengono attivati gli Uffici Pubblici Territoriali e l’Ufficio Anagrafe Centrale della Repubblica Veneta.
2. Il Governo designa le persone tenute a mantenere attivo l’ufficio pubblico territoriale e l’Ufficio Anagrafe Centrale.
3. La persona designata assume la figura di funzionario della Repubblica Veneta.

Art. 2

1. Al funzionario designato sono affidate funzioni pubbliche ed ha il dovere di adempierle con diligenza, lealtà, imparzialità.
2. Diligenza ovvero svolgendo il compito affidato con assiduità, precisione, scrupolo.
3. Lealtà ovvero essendo rispettoso delle Leggi della Repubblica Veneta, onesto e sincero.
4. Imparzialità ovvero eseguendo la mansione senza essere influenzato dalla personale propensione per una delle parti o tesi astenendosi dal compito affidato in caso potenzialmente in conflitto.

Art. 3

Il funzionario adempie in particolare i seguenti compiti:
a. tiene i registri;
b. notifica le comunicazioni e rilascia gli estratti;
c. riceve le dichiarazioni concernenti lo stato civile;
d. rilascia i documenti d’identità:
e. rende attento il dichiarante sul suo obbligo di dire la verità e lo avverte delle conseguenze di una falsa dichiarazione.

Art. 4

Il Governo nomina un’autorità di vigilanza con le seguenti incombenze:
a. vigila sugli uffici pubblici territoriali;
b. assiste e consiglia i funzionari designati;
c. collabora alla tenuta dei registri.

Art. 5

1. Il Governo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, emana le norme per l’istituzione del registro elettronico dello stato civile.
2. Il registro dello stato civile contiene tutti i dati riguardanti lo stato civile e i legami familiari di una persona.
3. Il registro è indicizzato per soggetto ovvero singolo individuo.
4. Nel registro dello stato civile ogni persona è registrata una sola volta.
5. Al registro elettronico centralizzato di stato civile hanno accesso tutte le autorità dello stato civile della Repubblica Veneta secondo le norme governative che saranno previste per l’istituzione del registro elettronico dello stato civile e costituisce un sistema integrato di certificazione dello stato civile, dei legami familiari e dei diritti di cittadinanza di una persona.
6. Il registro dello stato civile è retto dal principio della fede pubblica. I dati in esso contenuti godono di forza probatoria; significa che adducono la prova irrefutabile della propria correttezza a meno che non venga dimostrato il contrario.
7. Nel registro elettronico dello stato civile saranno registrati, per ogni singola persona, i seguenti dati:
a. cognome ufficiale;
b. nome(i);
c. nomi dei genitori (se noti);
d. sesso;
e. data di nascita;
f. luogo d’origine;
g. cittadinanza;
h. statura;
i. firma;
j. fotografia;
k. impronte (nelle modalità opzionali che saranno previste dalle norme per l’istituzione del registro elettronico dello stato civile);
l. date di scadenza, rilascio, modifica dei dati contenuti nel documento d’identità rilasciato;
m. iscrizioni inerenti al blocco, al deposito, al rifiuto, alla perdita o al ritiro del documento d’identità;
n. autorità di rilascio;
o. numero e tipo di documento.
p. firma o firme del rappresentante legale per documenti intestati a minorenni;
q. iscrizioni inerenti alla perdita e all’annullamento della cittadinanza;
r. particolarità dei documenti d’identità i cui titolari godono di privilegi e immunità in base relazioni diplomatiche o consolari.
8. Nel registro elettronico dello stato civile saranno registrati per ogni singola persona, dietro esplicita e motivata richiesta della stessa, i seguenti dati:
a. menda (deto, soranome, sorecognon, costumaja);
b. cognome in forma originaria o in antica lingua;
c. nome ricevuto in seno a un ordine religioso;
d. nome d’arte
9. Nel registro elettronico dello stato civile saranno archiviati, per ogni singola persona, i seguenti atti e dati per il contatto:
a. domanda di rilascio;
b. altro documento valido o certificato di stato civile rilasciato da un qualsiasi altro Stato allegato alla domanda.
c. indirizzo e- mail, numero di cellulare e numero di telefono
10. Nel registro elettronico dello stato civile saranno tracciati gli accessi ai dati memorizzando: data, ora, nome utente, indirizzo IP.

Art. 6

1. Ogni persona ha il diritto di ottenere un documento d’identità.
2. Il documento d’identità ai sensi della presente legge serve a comprovare esclusivamente l’identità del titolare.
3. Ogni documento d’identità deve contenere i seguenti dati:
a. cognome ufficiale;
b. menda (laddove presente);
c. cognome in forma originaria o in antica lingua (laddove presente);
d. nome(i);
e. data di nascita;
f. autorità di rilascio;
g. numero e tipo di documento;
4. Il documento d’identità può essere provvisto di un microchip e/o codice a barre e/o QR Code e/o banda magnetica.
5. Il documento d’identità può contenere limitazioni della validità.
6. Il documento d’identità è rilasciato in formato “carta di credito” (secondo norme ISO/IEC 7810 ID-1).

Art. 7

La validità dei documenti d’identità è limitata nel tempo. Il Governo disciplina la durata della validità.

Art. 8

I documenti d’identità sono rilasciati dai funzionari designati.

Art. 9

1. Chi vuole ottenere un documento d’identità deve:
a. presentarsi personalmente all’ufficio pubblico territoriale più vicino al proprio domicilio e depositare la domanda di rilascio del documento d’identità.
b. Effettuare la domanda di rilascio del documento d’identità presso l’Ufficio Anagrafe Centrale e quindi presentarsi personalmente per la definitiva identificazione del richiedente al momento del rilascio presso l’ufficio pubblico territoriale prescelto.
2. Per i minorenni è necessario il consenso scritto del genitore.
3. Alla domanda di rilascio deve essere allegato altro documento valido o certificato di stato civile rilasciato da un qualsiasi altro Stato.

Art. 10

1. Il funzionario esamina la domanda di carta d’identità e la inoltra all’autorità designata per il rilascio.
2. L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni che figurano nella domanda siano corrette e complete e accerta l’identità del richiedente.
3. L’autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.
4. Il rilascio di un documento d’identità è rifiutato se contrario a una decisione, fondata sulla legge, di un’autorità della Repubblica Veneta o se la persona è segnalata per un crimine, o un delitto.
5. Se il funzionario constata, o ha ragione di sospettare falsificazioni, o contraffazioni di documenti, oppure tentativi di ottenere il documento d’identità in modo fraudolento ha l’obbligo di avvisare l’autorità di rilascio.
6. L’autorità di rilascio invia una comunicazione sull’esito della domanda fornendo alla persona le credenziali per l’accesso – in sola lettura – alla registrazione personale contenuta nel registro elettronico dello stato civile.

Art. 11

L’autorità di rilascio deve dimostrare di:
a. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
c. garantire il rispetto della protezione dei dati;
d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Art. 12

1. Il documento d’identità è ritirato o invalidato elettronicamente se:
a. le condizioni necessarie per il rilascio non sussistevano, o non sono più adempiute;
b. un’identificazione chiara non è più possibile;
c. contiene iscrizioni false, o non ufficiali, o alterate, o altrimenti modificate;
d. è stato dichiarato smarrito.
2. La perdita di un documento d’identità deve sempre essere notificata all’ufficio pubblico territoriale più vicino, o l’Ufficio Anagrafe Centrale.

Art. 13

1. All’atto della domanda di rilascio del documento d’identità il richiedente versa un tributo.
2. Il Governo stabilisce la misura del tributo.
3. La misura del tributo stabilita dal Governo dev’essere favorevole alle famiglie con figli.

Art. 14

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. La carica di funzionario della Repubblica Veneta nell’attuale fase di transizione verso la piena ed effettiva indipendenza è onorifica e non dà diritto a nessun tipo di retribuzione.
2. Il funzionario della Repubblica Veneta designato provvede a mantenere attivo l’ufficio pubblico territoriale con oneri e spese a suo carico.
3. Il Governo definisce con specifica ordinanza, da emettere entro 60 giorni dal vigore della presente legge, determina l’ammontare del tributo, la percentuale del tributo che a titolo compensazione delle spese verrà versato al funzionario della Repubblica Veneta, le specifiche minime dei locali ad uso ufficio pubblico territoriale, le dotazioni di hardware del software e relativi requisiti minimi nonché le norme in ordine all’esposizione del gonfalone marciano.
4. Il Governo, nell’attuale fase di transizione verso la piena ed effettiva indipendenza, con specifica ordinanza, da emettere entro 60 giorni dal vigore della presente legge, può prevedere deroghe temporanee agli art. 5.7), 5.8), 5.9), 5.10), 9.1), 10.6) e 11) al solo fine di rendere prontamente operativo quanto disposto dalla presente legge.

Venezia, Repubblica Veneta, 7 luglio 2016

 

Il GOVERNO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA

 

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Allegato 1: elenco Ministri e Consulenti del Governo presenti

 

Ministri: Gianluca Busato, Gianfranco Favaro, Francesca Chizzali, Sandro Colombo, Marzia Taschetto, Elena Rossetto, Alessandra Checchetto, Franco Lamonato, Gabriele Berto, Claudio Rigo, Giampietro Magagnin. Consulenti del Governo: Riccardo Gazzola, Marco Barolo.